CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI PACCHETTI TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto
servizi da fornire in territorio sia nazionale che
estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a
Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché
dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206
del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive
modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI
L'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico,
cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati
all'esecuzione delle rispettive attività in base
alla normativa amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la
combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4
e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario
a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a
procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente
art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il
cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni
richieste per la fruizione del servizio, per conto
della quale il contraente principale si impegna ad acquistare
senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
"I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze
ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita
ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24
ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio
(omissis) ....... che costituiscano parte significativa
del "pacchetto turistico" (art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto
di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli
artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento
per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di
cui all'art. 20 delle presenti Condizioni Generali di
Contratto.
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA
TECNICA
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o
nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli
elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica
del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se applicabile,
la D.I.A. dell'organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità
civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma
fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore
(Art. 89 Cod. Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del
viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).
L'organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa
l'identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le
modalità previste dall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento
in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche
a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia
di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno
fornite dall'organizzatore in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87,
comma 2 Cod. Cons. prima dell'inizio del viaggio.
7. PAGAMENTI
La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25%
del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto
della prenotazione ovvero all'atto della richiesta
impegnativa e la data entro cui, prima della partenza,
dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo,
dall'opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa
tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria
e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel
contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo
o programma fuori catalogo ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso
potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza
e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco
nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi
ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione
del programma come riportata nella scheda
tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli
eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del
pacchetto turistico nella percentuale espressamente
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma
fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore
che abbia necessità di modificare in modo significativo
uno o più elementi del contratto, ne dà immediato
avviso in forma scritta al consumatore, indicando
il tipo di modifica e la variazione del prezzo
che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma
1, il consumatore potrà esercitare alternativamente
il diritto di riacquisire la somma già pagata o
di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo
ai sensi del 2° e 3° comma dell'articolo 10.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti
anche quando l'annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo,
o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi
al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, nonché
per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte
del consumatore del pacchetto turistico alternativo
offerto, l'organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e
Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di
quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore,
tramite l'agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai
superiore al doppio degli importi di cui il consumatore
sarebbe in pari data debitore secondo quanto
previsto dall'art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad
annullare.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare
penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura
eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi
del contratto oggettivamente configurabili come
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore
dopo la conclusione del contratto
stesso ma prima della partenza e non accettata dal
consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente
diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo,
senza supplemento di prezzo o con la restituzione
dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto
turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro
sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento
della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria
decisione (di accettare la modifica o di recedere)
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento
in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore
si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo
comma, saranno addebitati – indipendentemente dal
pagamento dell'acconto di cui all'art. 7 comma 1 – il
costo individuale di gestione pratica, la penale nella
misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o
Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l'eventuale
corrispettivo di coperture assicurative già richieste
al momento della conclusione del contratto
o per altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno
concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità
di fornire per qualsiasi ragione, tranne
che per un fatto proprio del consumatore, una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi
di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni
fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore
venga rifiutata dal consumatore per comprovati
e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente
a quello originario previsto per il ritorno al
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi
e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
a. l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4
giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni
della sostituzione e le generalità del cessionario;
b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione
del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare
i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari;
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano
essere erogati a seguito della sostituzione;
d. il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione,
nella misura che gli verrà quantificata prima
della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli
importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate
in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione
del contratto, ai cittadini italiani sono fornite
per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate
alla data di stampa del catalogo - relative agli
obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per
l'espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi
governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della
partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti
autorità (per i cittadini italiani le locali Questure
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica
al numero 06.491115) adeguandovisi prima del
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità
per la mancata partenza di uno o più consumatori
potrà essere imputata al venditore o all'organizzatore.
I consumatori dovranno informare il venditore e l'organizzatore
della propria cittadinanza e, al momento della
partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere
muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto
individuale e di ogni altro documento valido per
tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di
soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza
dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il
consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative
indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere
generale presso il Ministero Affari Esteri che indica
espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate
a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza
della regole di normale prudenza e diligenza a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio,
a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore,
nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative
o legislative relative al pacchetto turistico.
I
consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i
danni che l'organizzatore e/o il venditore dovessero
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi
sopra indicati.
Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso
utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo
nei confronti dei terzi responsabili del danno
ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore,
all'atto della prenotazione, le particolari richieste
personali che potranno formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne
risulti possibile l'attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore
e l'Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari,
disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta
di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni
delle competenti autorità del paese in cui il servizio è
erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri
della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva
la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere
una valutazione e conseguente accettazione
della stessa da parte del consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore
a motivo dell'inadempimento totale o parziale
delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le
stesse vengano effettuate da lui personalmente che da
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento
è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest'ultimo nel
corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze
estranee alla fornitura delle prestazioni previste
in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso
delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque
nei limiti previsti per tale responsabilità dalle
norme vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore
ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del
Consumo.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza
al consumatore imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi
a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni
Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione
del contratto è imputabile al consumatore o è
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o
di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere
contestata dal consumatore senza ritardo affinché
l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio. In caso
contrario non potrà essere contestato l'inadempimento
contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza –
sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata,
con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore,
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data
del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE
DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile,
ed anzi consigliabile, stipulare al momento della
prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del
venditore speciali polizze assicurative contro le spese
derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e
bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di
assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti
e malattie.
20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito
a tutela dei consumatori che siano in possesso di
contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza
o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o
meno al comportamento dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23/07/99, n. 349.
Brevivet S.p.A. partecipa alla formazione del Fondo di
Garanzia ai sensi dell'art. 100 del Codice del Consumo.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare come
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero
di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a
23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse
da quelle relative al contratto di organizzazione
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla
vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole
delle condizioni generali di contratto di vendita di
pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7
comma 2; art. 13; art. 18. L'applicazione di dette clausole
non determina assolutamente la configurazione dei
relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico.
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto
di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure
del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore,
soggiorno ecc.).
Approvate nel settembre 2007
dal Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet
Il presente catalogo è stato redatto in conformità all'art.
88 (Programmi di viaggio) della Legge Regionale 16 luglio
2007 n. 15 - Testo unico delle Leggi Regionali in materia
di Turismo - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia del 19 luglio 2007, 2° supplemento
ordinario al n. 29.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17
della legge n. 38/2006 La legge italiana punisce con la
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia
minorile, anche se commessi all'estero.